La riforma del terzo settore, con il Decreto Legislativo 117/17 – Codice del Terzo Settore – ha istituito l’obbligo, trasversale a tutti gli Enti del Terzo Settore, di assicurare i volontari “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (art.18).
A tutela del ruolo del volontario è stato introdotto l’obbligo assicurativo per tutti, a prescindere dall’ente di appartenenza (ODV, APS, Impresa Sociale, ecc.). Il legislatore nazionale ha poi voluto precisare che sono solo tre le tipologie di Associazioni obbligate ad avere apposite Assicurazioni: le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le APS (Associazioni di Promozione Sociale) e le OdV (Organizzazioni di Volontariato).
ASD: tutto nasce dal Decreto Ministeriale 3 Novembre 2010 che impone l’obbligo di assicurare tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti. Per questo motivo, oggi, vengono tesserati ad un ente sportivo (che sia FSN / DSA/ EPS).
APS: in questo caso invece l’obbligo è contenuto direttamente nella normativa di riferimento per le Associazioni di Promozione Sociale, il DL 383/2000 che impone di assicurare:
OdV: anche in questo caso l’obbligo è contenuto direttamente nella normativa di riferimento per le Organizzazioni di Volontariato, il DL 266/1991 che impone di assicurare:
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Sono formule comprensive delle garanzie necessarie a tutelare in maniera completa ogni ambito di attività dei volontari, strutturata secondo le voci previste dal D.Lgs. 117/17 (RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI E MALATTIA) nelle cui condizioni, a prescindere dall’opzione scelta, sono sempre operanti le seguenti garanzie: