Aree di SpecializzazioneENG Fidejussioni per il rinnovo autorizzazione
ministeriale Agenzie per il Lavoro

Un requisito fondamentale per affinché le APL possano operare sul mercato italiano. Una garanzia a tutela di tutti gli attori coinvolti.
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Le nostre Aree di Specializzazione

Fidejussioni per il rinnovo autorizzazione
ministeriale Agenzie per il Lavoro

Le Agenzie per il Lavoro (APL), disciplinate in Italia con il D.Lgs 276/2003 (c.d. Legge Biagi), sono imprese private che hanno come obiettivo il facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le  APL, che si differenziano dai Centri per l’impiego soprattutto per la natura pubblica di quest’ultimi, per poter svolgere la loro attività hanno l’obbligo di iscriversi nell’Albo unico delle Agenzie per il Lavoro. Sono suddivise in quattro sezioni:

  • Agenzie di somministrazione di lavoro per tutte le forme di somministrazione a tempo determinato;
  • Agenzie di intermediazione del lavoro;
  • Agenzie di supporto alla ricollocazione;
  • Agenzie di ricerca e selezione di personale.
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Le agenzie per il lavoro per poter operare devono, quindi, presentare una richiesta all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 276/2003, provvede, entro 60 giorni, a rilasciare un’apposita autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività nonché a iscrivere la stessa richiedente nell’Albo delle Agenzie per il Lavoro.

L’autorizzazione provvisoria ha una durata biennale. Entro 90 giorni dalla sua scadenza, l’agenzia può avanzare richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato che l’ANPAL può rilasciare entro i 90 giorni successivi dopo aver verificato il possesso dei requisiti giuridici e finanziari e il corretto andamento dell’attività.
Le agenzie di somministrazione di tipo generalista, per i primi due anni, devono disporre di un deposito cauzionale di 350.000 euro a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali. Decorsi i due anni, per ottenere e mantenere l’autorizzazione a tempo indeterminato devono disporre di una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari autorizzati.

Strumenti efficaci e puntuali per favorire il mercato del lavoro e l’incontro tra domanda e offerta

Le agenzie di somministrazione e intermediazione autorizzate a tempo indeterminato sono sottoposte ogni due anni alla verifica della prevalenza dell’oggetto sociale (Circolare ministeriale n. 20/2007): l’attività oggetto dell’autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 % delle attività svolte dall’agenzia nell’arco dei 24 mesi.
Per le agenzie di somministrazione con sede in altri Stati dell’Unione europea è sufficiente presentare richiesta di iscrizione all’albo informatico delle APL, sezione I o sezione II, purché siano già autorizzate dallo Stato di provenienza e abbiano assolto ad obblighi di garanzia analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana (Interpello n. 31/2014). Restano salve le disposizioni nazionali e comunitarie sulla somministrazione transnazionale ricostruite nella Circolare n.14/2015.
Le agenzie possono, inoltre, accreditarsi presso le Regioni per entrare a far parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro (articolo 7 del d.lgs. 276/2003).

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